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Sez. 1, Sentenza n. 3693 del 18/04/1994 (Rv. 486266 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo | Precetto - Ignoranza inevitabile - Rilevanza - Esistenza di detta ignoranza - Accertamento del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486266-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo

Il nuovo testo dell'art. 5 cod. pen. (modificato dalla Corte Cost. con sentenza n. 364 del 24 marzo 1988) assume rilevanza anche per l'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nel senso che deve ritenersi assente l'elemento soggettivo prescritto dall'art. 3 di detta legge nel fatto di chi commetta un illecito nella situazione psicologica di ignoranza inevitabile del precetto che lo configura. L'accertamento sull'esistenza di tale ignoranza e degli elementi positivi idonei a renderla inevitabile rientra nei poteri del giudice del merito, la cui valutazione può essere controllata dal giudice di legittimità soltanto sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)