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Sez. L, Sentenza n. 772 del 17/01/2005 (Rv. 579070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 8 comma quinto D.L. n. 148 del 1993, convertito in l. n. 236 del 1993 - Sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità ai sensi del comma sesto dello stesso art. - Continuità del rapporto - Effetti - Fattispecie relativa ad un "premio di anzianità" aziendale.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

A seguito della sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità, prevista dall'art. 8, comma sesto, del D.L. n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, per il periodo di durata del trattamento di CIGS, concesso nei casi di cui al comma quinto dello stesso D.L., non si realizza l'effetto tipico di quei provvedimenti, quello, cioè, della cessazione del rapporto e neppure vengono meno quegli effetti che sono strettamente collegati con la continuità del vincolo contrattuale tra le parti. (Principio affermato con riferimento alla attribuzione del "premio di anzianità" previsto da una disposizione aziendale, interpretata dal giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e/o giuridici - in funzione corrispettiva non tanto della effettiva e continua prestazione di lavoro, quanto della anzianità o più esattamente, della durata del vincolo contrattuale, la quale non è interrotta dall'intervento della CIGS).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1993 num. 478 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 26/01/1994 num. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)