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Sez. U, Sentenza n. 4682 del 18/07/1980 (Rv. 408498 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MEDICI TIROCINANTI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO CON TALI ENTI - NATURA DI IMPIEGO PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO SPETTANTE AL MEDICO - DEVOLUZIONE ALL'AGO - RITO APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408498-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MEDICI TIROCINANTI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO CON TALI ENTI - NATURA DI IMPIEGO PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO SPETTANTE AL MEDICO - DEVOLUZIONE ALL'AGO - RITO APPLICABILE.*

Il 'tirocinio praticò svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, ai sensi degli artt 74 e segg del DPR 27 marzo 1969 n 130, come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n 148, non integra un rapporto di lavoro, ne autonomo, ne subordinato, in quanto si traduce in prestazioni non dirette a procacciare utilita ai predetti enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi, bensi esclusivamente rivolte a conseguire l'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante i prescritti concorsi, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso soltanto a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. Ne consegue che la controversia vertente sulla quantificazione di detto assegno, secondo i criteri fissati dall'art 10 della citata legge n 148 del 1975, investe posizioni di diritto soggettivo non riconducibili ad un rapporto di pubblico impiego, e, quindi, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il procedimento dinanzi al giudice ordinario, in considerazione dell'indicata natura del rapporto di tirocinio e della conseguente non ricorrenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art 409 cod proc civ, e soggetto al rito comune.*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 71, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 94, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)