Sez. L, Sentenza n. 2586 del 19/04/1984 (Rv. 434606 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 148 DEL 1975 - NATURA DEL RAPPORTO - CONTROVERSIA RELATIVA - APPLICABILITÀ DEL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEI NORMALI CRITERI DI COMPETENZA PER VALORE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 148 DEL 1975 - NATURA DEL RAPPORTO - CONTROVERSIA RELATIVA - APPLICABILITÀ DEL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEI NORMALI CRITERI DI COMPETENZA PER VALORE.*
Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri, disciplinato dagli artt. 74 e segg. del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, ma è diretto esclusivamente all'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante i prescritti concorsi, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso soltanto a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. Consegue che la controversia per la quantificazione ed il pagamento di detto assegno non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e, pertanto, non è soggetta al rito del lavoro, bensì a quello ordinario, con conseguente applicazione dei normali criteri di Competenza per valore. (V 3850/83, mass n 428769; (V 4682/80, mass n 408498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)