Sez. 3, Sentenza n. 7514 del 04/06/2001 (Rv. 547219 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sentenza di accoglimento della domanda di riscatto agrario - Impugnazione proposta dall'alienante il fondo, non citato in garanzia dall'acquirente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
In tema di prelazione prevista dalle leggi agrarie, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (o un suo avente causa), non anche il venditore, la cui presenza in giudizio è eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia cosiddetta impropria; ne consegue che deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse attuale, l'appello avverso la sentenza che ha accolto la domanda di riscatto proposta non dal soccombente, ossia dall'acquirente riscattato, bensì dell'alienante del fondo, nei cui confronti non risulti essere stata proposta domanda di garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)