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Sez. L, Sentenza n. 9498 del 08/09/1995 (Rv. 493965 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE | Mancato pagamento - Periodo di prescrizione del diritto ai conseguenti danni - Carattere autonomo per ogni rateo - Disciplina applicabile nel tempo - Sopravvenienza dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 - Applicazione ai ratei maturati dopo l'1 gennaio 1992 - Liceità.
Stato
decisa il 1995-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493965-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE

Dal rapporto assistenziale (come da quello previdenziale) non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo; ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto ad un autonomo periodo di prescrizione e determina, in caso di inadempimento, il diritto ai danni da mora previsti dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione; pertanto, nei confronti dei ratei maturati dopo il primo gennaio 1992 si applica la disposizione di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)