Sez. 6, Sentenza n. 30148 del 23/04/2007 Ud. (dep. 24/07/2007) Rv. 237605 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Impiegati dello Stato - Disciplina introdotta dall'art. 28 L. 7 agosto 1990, n. 241 - Divulgazione di notizie d'ufficio che debbono rimanere segrete - Limitazione della nozione alle sole informazioni sottratte all'accesso in ogni tempo e nei confronti di chiunque - Esclusione - Informazioni per le quali la diffusione sia vietata nel momento in cui vengono indebitamente rivelate - Estensione - Configurabilità del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod.pen. non è limitato soltanto alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estende anche alle informazioni per le quali la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata nei confronti di soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie relativa alla consegna al proprio genitore, da parte di una dipendente comunale addetta all'ufficio protocollo, della fotocopia di una relazione di servizio inviata dal N.A.S. dei Carabinieri al Sindaco, nella quale si sollecitava l'adozione di provvedimenti nei confronti del titolare di un esercizio commerciale con cui il destinatario della divulgazione aveva in corso da diversi anni controversie civili relative a rapporti di vicinato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)