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Sez. 6, Sentenza n. 11001 del 26/02/2009 Cc. (dep. 12/03/2009) Rv. 243578 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Divulgazione di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete - Limitazione della nozione alle sole informazioni sottratte all'accesso - Esclusione - Informazioni per le quali la diffusione sia vietata nel momento dell'indebita rivelazione - Estensione - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243578-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen. non è limitato soltanto alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estende anche alle informazioni la cui diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perchè effettuata senza il rispetto delle modalità previste, ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui una persona denunciata per abuso edilizio era stata informata della notizia di reato e della predisposizione dell'ordinanza di sospensione dei lavori dal responsabile di un ufficio tecnico comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)