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Sez. 6, Sentenza n. 7483 del 04/03/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 211244 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Impiegati dello Stato - Disciplina introdotta con l'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Divulgazione di notizie d'ufficio le quali debbono rimanere segrete - Limitazione della nozione, ai fini della configurabilità del reato, alle sole informazioni sottratte all'accesso in ogni tempo e nei confronti di chiunque - Esclusione - Informazioni per le quali la diffusione, (pur prevista in un momento successivo) sia vietata nel momento in cui vengono indebitamente rivelate - Estensione.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211244-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Nella specie si trattava di notizie sui nominativi di soggetti invitati a una gara pubblica, divulgate nella fase anteriore alla conclusione del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 326, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 326, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)