Sez. U, Sentenza n. 1922 del 14/05/1977 (Rv. 385637 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - CONTROVERSIE CON I SOCI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO OD ORDINARIO - RISPETTIVE CONDIZIONI - COOPERATIVE CON O SENZA CONTRIBUTO STATALE - DEROGA CONVENZIONALE - CLAUSOLA DELLO STATUTO - INAMMISSIBILITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - CONTROVERSIE CON I SOCI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO OD ORDINARIO - RISPETTIVE CONDIZIONI - COOPERATIVE CON O SENZA CONTRIBUTO STATALE - DEROGA CONVENZIONALE - CLAUSOLA DELLO STATUTO - INAMMISSIBILITA.*
L'art 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica (RD 28 aprile 1938 n 1165), il quale devolve al giudice amministrativo le controversie fra cooperative e soci, opera esclusivamente con riguardo alle cooperative che costruiscono con il contributo totale o parziale dello stato, con la conseguenza che, con riguardo a tutte le altre cooperative, dette controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale principio, attinendo al riparto della giurisdizione, non e suscettibile di deroga convenzionale, neppure in forza di clausola contenuta nello statuto delle cooperative medesime. (Conf 3721/75, mass n 377939; (Conf 2816/74, mass n 371228).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 118, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 124, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)