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Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007 (Rv. 599012 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 - Devoluzione alle Sezioni Unite Civili - Applicazione generalizzata delle norme regolatrici del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione - Conseguenze - Sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - Applicabilità dell'art. 366 bis cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2007-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599012-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, a seguito del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e della legge 24 ottobre 2006, n. 269, le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006, sono impugnabili, tanto nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 (19 giugno 2006), quanto nel caso in cui sia stato pronunciato successivamente, dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile e nel termine di cui all'art. 60 d.P.R. n. 916 del 1958, norma che, nell'individuare le Sezioni Unite come giudice competente dell'impugnazione, implica il rinvio generalizzato alle norme che disciplinano il processo civile dinanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, anche in tema di procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati, ai ricorsi avverso le sentenze rese pubbliche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica l'art. 366 bis cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)