diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7100 del 25/11/1983 (Rv. 431719 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RAPPORTO DI LAVORO FRA CITTADINI ITALIANI E STATO ESTERO MEMBRO DEL PATTO ATLANTICO - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - LEGITTIMITÀ - SINDACABILITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - LIMITI - PROVVIDENZE DELLO STATO ITALIANO EX LEGGI N. 98 DEL 1971 E N. 596 DEL 1979 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431719-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RAPPORTO DI LAVORO FRA CITTADINI ITALIANI E STATO ESTERO MEMBRO DEL PATTO ATLANTICO - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - LEGITTIMITÀ - SINDACABILITÀ IN SEDE GIURISDIZIONALE - LIMITI - PROVVIDENZE DELLO STATO ITALIANO EX LEGGI N. 98 DEL 1971 E N. 596 DEL 1979 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nel caso di rapporti di lavoro svoltisi in Italia fra cittadini italiani ed uno stato estero membro del patto Atlantico, la sovranità del datore di lavoro e l'insindacabilità delle scelte da esso operate in ordine all'organizzazione delle proprie forze armate e dei relativi servizi ausiliari non impediscono che la legittimità dei licenziamenti collettivi (configurabili anche in Mancanza di previsione della contrattazione collettiva) dei lavoratori addetti a tali servizi sia sindacata in Sede giurisdizionale sotto i profili della dipendenza dei licenziamenti stessi dall'effettiva attuazione di dette scelte e della corretta selezione dei lavoratori destinati a subirle. La possibilità del detto Sindacato - che è in linea con la convenzione di Londra del 19 gennaio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 31 dicembre 1955 n. 1335, nonché con la "dichiarazione congiunta" del 17 luglio 1957, concordata tra il comando delle forze armate degli stati uniti in Italia e il ministro italiano del lavoro ma non ratificata - non trova ostacolo neppure nelle provvidenze (assimilabili a quelle della cassa integrazione guadagni) di cui l'Italia si è fatta carico, con le leggi 9 marzo 1971 n. 98 e 23 novembre 1979 n. 596, nei confronti dei lavoratori licenziati dalle forze armate straniere della n.A.T.O., giacché tali provvidenze si pongono in funzione di rimedio a licenziamenti legittimamente disposti e non di alternativa al diritto del lavoratore alla continuazione del rapporto finché non sussistono i presupposti di un licenziamento legittimo. (V 2335/83, mass n 427190; (V 922/82, mass n 418783; (V 2525/80, mass n 406267; (V 3648/79, mass n 400067; (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass n 396024).*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 09/03/1971 num. 98, Legge 23/11/1979 num. 596

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)