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Sez. L, Sentenza n. 2573 del 19/04/1980 (Rv. 406309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - FONDAMENTO - FUNZIONE - TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONSEGUIMENTO DELLA PIENA SODDISFAZIONE DELL'INTERESSE DEL SINDACATO E DELLO INTERESSE DEL SINGOLO LAVORATORE - ESPERIMENTO PARALLELO DELL'AZIONE SINDACALE E DELL'AZIONE CONTRATTUALE EX ART 409 COD PROC CIV - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - FONDAMENTO - FUNZIONE - TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONSEGUIMENTO DELLA PIENA SODDISFAZIONE DELL'INTERESSE DEL SINDACATO E DELLO INTERESSE DEL SINGOLO LAVORATORE - ESPERIMENTO PARALLELO DELL'AZIONE SINDACALE E DELL'AZIONE CONTRATTUALE EX ART 409 COD PROC CIV - NECESSITA.*

Nella repressione della condotta antisindacale, il fondamento della Azione riposa sulla violazione di norme costituzionali o, quanto meno, generali dell'ordinamento, non di diritti o, comunque, di posizioni giuridiche di origine contrattuale, cui si riferisce esclusivamente la normale tutela individuale del lavoratore, cosicche con l'Azione giudiziaria promossa ex art 28 legge 20 maggio 1970 n 300, non potendosi tutelare gli interessi dei lavoratori licenziati, ancorche lesi contestualmente all'attentato alla funzionalita del Sindacato, non e possibile conseguire pretese derivanti dal rapporto contrattuale al singolo lavoratore dipendente, ma e dato soltanto ottenere la rimozione, nell'interesse del Sindacato, della condotta lesiva delle prerogative giuridiche di quest'ultimo, con la conseguenza che, di regola, per ottenere la piena soddisfazione dei diversi interessi, e necessario l'esperimento parallelo dell'Azione sindacale e dell'Azione contrattuale secondo la previsione dell'art 409 cod proc civ. (V 1050/76, mass n 379721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)