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Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 13/03/1998 (Rv. 513632 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Vendita di bene assicurato - Trasferimento della garanzia assicurativa - Estensione - Conseguenze - Perdita del bene dopo la consegna al vettore (art. 1510 cod. civ.) - Azione per i danni nei confronti dell'assicuratore - Legittimazione del venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513632-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Con la vendita di un bene assicurato si trasferisce all'acquirente anche la garanzia assicurativa (art. 1918 cod. civ.), e pertanto il venditore non è legittimato ad agire nei confronti della società con cui ha stipulato il contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni verificatisi al predetto bene successivamente alla consegna di esso al vettore (art. 1510 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1918

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)