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Sez. L, Sentenza n. 531 del 16/01/1993 (Rv. 480285 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Costituzione - Forma scritta - Carattere "ad substantiam" - Firma di entrambi i contraenti prima dell'inizio del rapporto - Necessità - Instaurazione del rapporto per "facta concludentia" - Inammissibilità - Richiesta del nullaosta all'avviamento e qualificazione del rapporto nel libretto di lavoro - Inidoneità.
Stato
decisa il 1993-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480285-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere

La costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) richiede "ad substantiam" la forma scritta, ed in particolare - in considerazione dell'eccezionalità di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina - un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore, o, al più, contestuale, all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può perciò essere effetto di "facta concludentia". Detta forma - in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) - non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta - sia pure con l'indicazione della durata del rapporto - del nullaosta all'avviamento o la qualificazione del rapporto come di formazione e lavoro nel libretto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)