Sez. L, Sentenza n. 3368 del 11/04/1996 (Rv. 496932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Costituzione - Forma scritta - Carattere "ad substantiam" - Firma di entrambi i contraenti prima dell'inizio del rapporto o contestualmente ad esso - Necessità - Instaurazione del rapporto per "facta concludentia" - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (il cui art. 8, comma settimo, impone espressamente la forma scritta), la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modifiche dalla l. 19 dicembre 1984 n. 863) richiede " ad substantiam" la forma scritta e, in particolare, in considerazione del carattere eccezionale di tale contratto e del rigore che ispira la relativa disciplina, un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore, o, al più, contestuale all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può, perciò, essere il risultato di comportamenti concludenti. Detta forma, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta, sia pure con l'indicazione della durata del rapporto, del nulla - osta all'avviamento o la qualificazione del rapporto, nel libretto di lavoro, come rapporto di formazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)