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Sez. L, Sentenza n. 7713 del 19/08/1997 (Rv. 506856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Rapporto a tempo indeterminato - Successiva stipulazione di contratto di formazione e lavoro non in forma scritta - Nullità - Efficacia quale clausola di durata minima garantita - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

Instaurato un rapporto di lavoro subordinato senza apposizione di termine, è nulla, e non efficace neanche quale apposizione di una clausola di durata minima garantita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto, la successiva stipulazione di un contratto di formazione e lavoro senza sottoscrizione di un atto scritto (costituente requisito "ad substantiam" anche prima della sua espressa previsione da parte dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 407 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)