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Sez. 3, Sentenza n. 583 del 25/01/1979 (Rv. 396718 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - RILEVANZA - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396718-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - RILEVANZA - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE.*

La formula dubitativa di assoluzione, in Sede penale, qualora attenga all'elemento soggettivo del reato non preclude nel giudizio civile riguardante il rapporto interno tra i conducenti dei veicoli scontratisi, un nuovo esame del loro comportamento di guida dovendo, in siffatta ipotesi, trovare applicazione la particolare e piu rigorosa presunzione posta dall'art 2054 cod civ. (Conf 498/78, mass n 389793; (Conf 1955/77, mass n 385682; (Conf 136/72, mass n 355874).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)