Sez. 2, Sentenza n. 3680 del 14/04/1999 (Rv. 525349 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Prova testimoniale - Prova dichiarata inammissibile nei precedenti gradi - Nuova formulazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, allorquando dalla sentenza della Corte di Cassazione non discendono modifiche al "thema decidendum", non è consentito proporre nuove deduzioni istruttorie; in particolare non è consentito proporre prove orali che costituiscano la formulazione specifica di prove già ritenute inammissibili perché generiche nei gradi precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)