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Sez. L, Sentenza n. 2495 del 28/04/1979 (Rv. 398818 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398818-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nei confronti del personale dipendente con funzioni direttive, per il quale non risulti previsto l'orario normale di lavoro, o comunque la durata massima del medesimo, va negato il diritto a compenso per lavoro straordinario, a norma dell'art 1 secondo comma RDL 15 marzo 1923 n 692, la cui legittimita costituzionale e stata affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n 101 del 1975, purche salvo, per altro, il rispetto dei limiti imposti da criteri di ragionevolezza, oltre i quali il venir meno di congrue pause pregiudicherebbe l'indispensabile ripristino delle energie lavorative del dipendente. (Conf 1102/76, mass n 379768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)