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Sez. 1, Sentenza n. 1648 del 02/03/1996 (Rv. 496107 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Effetti - Significato probatorio in favore dell'attore - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496107-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 cod. proc. civ.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)