Sez. 1, Sentenza n. 49621 del 11/10/2023 Cc. (dep. 13/12/2023) Rv. 285458 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Valutazione in concreto - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro
patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.
Cod. Pen. art. 146 com. 1 lett. 3), Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)