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Sez. 1, Sentenza n. 9905 del 28/07/2000 (Rv. 538887 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Termini - Creditore appellante - Sua mancata costituzione nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 98, terzo comma, legge fall. - Esclusione - Termine di costituzione previsto per il giudizio ordinario - Applicabilità - Giudizio di insinuazione tardiva dei crediti - Applicabilità dello stesso regime.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538887-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento ed in quello di insinuazione tardiva dei crediti, l'appellante non ha l'onere di costituirsi nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, non essendo applicabile in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma, della legge fallimentare, con la conseguenza che il termine di costituzione dell'appellante è quello previsto per il giudizio ordinario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)