Sez. L, Sentenza n. 6566 del 03/12/1988 (Rv. 460879 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, CONSORZI E RISPETTIVE AZIENDE - CARATTERE TEMPORANEO EX ART. 5 DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, CONSORZI E RISPETTIVE AZIENDE - CARATTERE TEMPORANEO EX ART. 5 DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (Disposizioni in materia di finanza locale convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 legge 8 gennaio 1979 n. 3) - il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e, commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle Disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con legge 7 luglio 1980 n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962 (sul contratto a tempo determinato), con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesti un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto con violazione di legge. Nè tale disciplina speciale viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti, rispetto a quelli assunti da privati e tutelati dalla legge n. 230 in quanto il divieto di conversione della assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirata alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale. (Conf 2730/86, mass n 445776; (Conf 3350/86, mass n 446313).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 8, Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)