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Sez. 1, Sentenza n. 3244 del 11/05/1983 (Rv. 428138 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - MANCANZA DI CONIUGE SUPERSTITE E CONGIUNTI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - DIRITTO DELL'EX CONIUGE A CONSEGUIRE IL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428138-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - MANCANZA DI CONIUGE SUPERSTITE E CONGIUNTI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - DIRITTO DELL'EX CONIUGE A CONSEGUIRE IL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI.*

Qualora l'obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio muoia senza lasciare un coniuge superstite, e senza che tra i suoi congiunti ve ne sia alcuno avente diritto alla pensione di riversibilità, l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, non prevede il diritto dell'ex coniuge a conseguire, incondizionatamente e per intero, il trattamento di riversibilità, ma demanda al giudice del merito di decidere se ed in quale misura tale trattamento debba essere accordato, così come nel caso in cui esista un coniuge superstite e si faccia questione di ripartizione della pensione. Nell'Esercizio di detto potere decisionale il giudice medesimo deve tenere conto che il riconoscimento del diritto dell'ex coniuge non postula la dimostrazione di uno stato di bisogno, e che, per quanto riguarda la sua quantificazione se non sussista mutamento della situazione economica in relazione alla quale fu determinato l'assegno di divorzio, la pensione dovrà essere attribuita allo ex coniuge in misura pari al suddetto assegno e può essere determinata in misura inferiore ad esso quando tale assegno superi il venti per cento della pensione diretta e la separazione che ha portato al divorzio sia stata ritenuta in giudizio addebitabile al coniuge superstite; se risulti un mutamento della situazione economica, il giudice dovrà valutare liberamente quanta parte della pensione di riversibilità sia equo attribuire all'ex coniuge in base sia alla componente di giudizio compensativa, sia a quella risarcitoria sia a quella assistenziale e, quindi, potrà determinare la quota di pensione di riversibilità spettante all'ex coniuge anche in misura superiore all'assegno di divorzio prima goduto. A tal fine il giudice del merito deve tener presente: a) che quando l'assegno di divorzio sia stato determinato in somma oggettivamente tanto bassa da farla presumere sicuramente inferiore alle reali esigenze del creditore, la morte dell'obbligato è sufficiente da sola a far ritenere determinatasi una situazione economica nuova per l'ex coniuge che pienamente giustifica una revisione a suo favore delle sue pretese economiche derivanti dal divorzio, proprio perché non più compresse dall'esigenza del contemperamento con le condizioni economiche di altri; b) che la legge n. 436 del 1978 non esige affatto che il coniuge divorziato dimostri, per ottenere la pensione di riversibilità, un vero e proprio stato di bisogno, ma questo non esclude che l'ente erogatore della pensione possa dimostrare l'eventuale sopravvenuto stato di agiatezza del richiedente non solo per negare in toto il diritto di quest'ultimo alla pensione di riversibilità, ma anche per giustificare l'attribuzione di tale pensione limitatamente ad una determinata quota di essa; C) l'eventuale responsabilità dell'ex coniuge premorto al fallimento del matrimonio, la durata del matrimonio conclusosi con il divorzio, gli apporti economici alla comunità familiare dati dall'ex coniuge superstite richiedente la pensione di riversibilità, sotto Forma sia di collaborazione al benessere dell'altro coniuge, alla sua carriera, al suo successo, sia di produzione di reddito proprio destinato alle necessità familiari, sia di lavoro domestico e di cura dei figli, senza peraltro una meccanicistica proporzionalizzazione della pensione di riversibilità agli anni di durata del matrimonio. (V 6045/81, mass n 416836; (V 1690/78, mass n 391101).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)