diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7594 del 15/05/2003 (Rv. 563136 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Processo del lavoro - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità in appello - Fattispecie relativa alla richiesta in appello dell'accertamento della invalidità delle dimissioni per errore di diritto.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563136-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Nel rito del lavoro, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), non è invece consentita la proposizione di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere davanti al giudice di primo grado - preclusa in appello a norma dell'art. 437 cod. proc. civ. -, che si ha quando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, e non anche nel caso in cui la parte si limiti ad una diversa prospettazione, alla luce della normativa legale, degli stessi fatti già acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, avendo il ricorrente chiesto in primo grado l'accertamento della invalidità del proprio recesso del rapporto, aveva ritenuto domanda nuova, e pertanto inammissibile in grado di appello, quella di annullamento delle dimissioni per errore di diritto che aveva indotto il ricorrente medesimo a richiedere la cessazione anticipata del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)