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Sez. 2, Sentenza n. 5923 del 25/05/1991 (Rv. 472370 - 01)

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere | Nomina di nuovo difensore - Firme.
Stato
decisa il 1991-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472370-01

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere

La nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro deceduto, ovvero sostituito per rinuncia od altra causa, può essere effettuata anche su un atto diverso da quello indicato nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura (nella specie, atto difensivo denominato "comparsa di costituzione di un nuovo procuratore", contenente un esplicito riferimento alla fonte del potere di rappresentanza processuale ed alle vicende che avevano reso necessaria la sostituzione del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)