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Sez. L, Sentenza n. 3914 del 12/06/1986 (Rv. 446751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ PERCEPITE NELL'ESERCIZIO DELLE MANSIONI ORIGINARIE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IRRIDUCIBILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ PERCEPITE NELL'ESERCIZIO DELLE MANSIONI ORIGINARIE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IRRIDUCIBILE - CONDIZIONI.*

Nel caso di mutamento delle mansioni consentito dall'art. 2103 cod. civ. (il quale vieta l'attribuzione di mansioni inferiori alle precedenti anche se la retribuzione rimanga immutata), le indennità percepite nell'Esercizio delle mansioni originarie fanno parte della retribuzione irriducibile - e sono, quindi, destinate a permanere, sia pure a titolo di assegno ad personam, anche dopo l'assegnazione del lavoratore alle nuove mansioni - se erano corrisposte in considerazione della qualità delle mansioni, e perciò attinenti al valore economico della professionalità raggiunta dal lavoratore, mentre restano, invece, fuori della garanzia d'irriducibilità se erano compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della medesima, il cui venir meno comporta anche il venir meno della relativa remunerazione. (V 1567/86, mass n 444243; (V 5715/84, mass n 437398; (V 3671/83, mass n 428567; (V 3210/82, mass n 421152; (V 191/81, mass n 410600; (V 2783/79, mass n 399089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)