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Sez. 2, Sentenza n. 12101 del 17/02/2015 Ud. (dep. 23/03/2015) Rv. 262773 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta irreperibile o latitante - Notificazione presso il difensore - Traduzione degli atti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262773-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)