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Sez. L, Sentenza n. 47 del 05/01/1984 (Rv. 432308 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - COMPENSI FISSI MUTUALISTICI DEI DIPENDENTI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITÀ DEI DETTI COMPENSI ALLA CONTRIBUZIONE INADEL - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432308-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - COMPENSI FISSI MUTUALISTICI DEI DIPENDENTI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITÀ DEI DETTI COMPENSI ALLA CONTRIBUZIONE INADEL - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 82 del R.d. n. 1631 del 1938 i cosiddetti compensi fissi versati da un ente ospedaliero ai propri sanitari non erano (prima della loro abolizione disposta con la legge 25 marzo 1971 n. 213) qualificabili come componente della retribuzione corrisposta dall'ospedale stesso ai detti dipendenti e non erano perciò assoggettati a contribuzione a favore dell'INADEL in quanto non provenivano dal datore di lavoro, ma dagli istituti mutualistici nell'interesse dei quali le prestazioni professionali erano state eseguite, mentre l'ente ospedaliero datore di lavoro assumeva la mera veste di mandatario ex lege alla materiale consegna dei relativi importi. (Conf 4/80, mass n 403362; (Conf 4379/76, mass n 383096; (Conf 2414/75, mass n 376290).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 81, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 82, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 83, Legge 25/03/1971 num. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)