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Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 18/02/2004 (Rv. 570229 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rispetto del termine ex art. 204 cod. str. - Emissione, entro tale termine, dell'ordinanza/ingiunzione - Sufficienza - Notificazione dell'ordinanza entro lo stesso termine - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570229-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ai fini del rispetto del termine (stabilito dall'art. 204 dello stesso codice) entro cui il Prefetto deve emettere l'ordinanza/ingiunzione, è sufficiente la semplice emissione - e non anche la notifica - dell'ordinanza suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)