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Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 21/04/1971 (Rv. 351261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - AUTONOMO OBBLIGO PER CIASCUNA PARTE - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE ANNALE.*
Stato
decisa il 1971-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - AUTONOMO OBBLIGO PER CIASCUNA PARTE - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE ANNALE.*

I due termini di Costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto (o all'appellante ed all'appellato) sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte e tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata Costituzione, a meno che l'altra non si sia, a sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole, ovvero, costituendosi anche essa tardivamente, abbia accettato il contraddittorio. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di quest'ultimo, bensi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con l'Onere della riassunzione entro un anno dal provvedimento di cancellazione. (Conf 2773'68, mass n 335401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)