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Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/1978 (Rv. 395919 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNALI - RAPPORTI TRA COMMERCIANTI AL MINUTO E CONSUMATORI - NOZIONE - VENDITA DI BENI DI RILEVANTE VALORE EFFETTUATA PER IL TRAMITE DI UN RAPPRESENTANTE E ACCOMPAGNATA DA BUONO DI CONSEGNA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395919-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNALI - RAPPORTI TRA COMMERCIANTI AL MINUTO E CONSUMATORI - NOZIONE - VENDITA DI BENI DI RILEVANTE VALORE EFFETTUATA PER IL TRAMITE DI UN RAPPRESENTANTE E ACCOMPAGNATA DA BUONO DI CONSEGNA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

La prescrizione presuntiva di cui all'art 2955 n 5 cod civ va applicata soltanto a quei rapporti di compravendita della vita quotidiana che si svolgono, senza alcuna formalita o documentazione, tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate all'uso personale ed in relazione alle quali il pagamento suole avvenire con immediatezza o quasi.Di conseguenza, non rientra nella previsione della norma la vendita di beni di rilevante valore (nella specie, attrezzi agricoli), effettuata non direttamente al compratore ma per il tramite di un rappresentante e con consegna documentata da apposito "buono". (Conf 244/71, mass n 349688).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)