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Sez. 6, Sentenza n. 34453 del 12/06/2006 Cc. (dep. 13/10/2006) Rv. 235286 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Casi - Nella fase del giudizio - Pendenza dei termini per la redazione della sentenza - Procedimento - Previo contraddittorio con la difesa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235286-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare per il tempo previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per la redazione della sentenza, qualora sia adottata senza il previo contraddittorio con la difesa dell'imputato. (La Corte, nell'affermare tale principio, ha rilevato che la suddetta procedura di sospensione non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 111 Cost., in quanto il rimedio previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. è sufficiente ad assicurare la pienezza del contraddittorio, in considerazione della natura della valutazione rimessa al giudice nell'adozione del provvedimento di sospensione - limitata all'accertamento dei relativi presupposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)