Sez. 2, Sentenza n. 35324 del 16/05/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237851 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione in pendenza dei termini di redazione della sentenza - Ordinanza - Adozione nel rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del termine di durata della custodia cautelare in pendenza del termine per la redazione della motivazione della sentenza, non richiede, per la sua adozione, il rispetto del principio del contraddittorio, atteso che si tratta di un caso di sospensione "ex lege", e che le parti non potrebbero interferire in alcun modo sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, rimessa alla discrezionalità esclusiva del giudice, la cui valutazione è insindacabile e non modificabile neanche da parte del giudice di grado superiore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)