Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 02/07/1966 (Rv. 323352 - 01)
POSSESSO - ACQUISTO, RIACQUISTO E TRASFERIMENTO (MODI DI) - IN GENERE - COSTITUTO POSSESSORIO - NECESSITA DELL'ACCORDO FRA ALIENANTE E ACQUIRENTE.*
POSSESSO - ACQUISTO, RIACQUISTO E TRASFERIMENTO (MODI DI) - IN GENERE - COSTITUTO POSSESSORIO - NECESSITA DELL'ACCORDO FRA ALIENANTE E ACQUIRENTE.*
Nel costituto possessorio il mutamento del possesso in detenzione non e una conseguenza automatica del negozio traslativo del diritto sulla cosa, ma l'effetto di una specifica volonta delle parti le quali convengono che il proprietario alienante ritenga la cosa, che dovrebbe consegnare, in virtu di un accordo costitutivo di un titolo contrattuale a cui contestualmente si da vita -locazione, comodato e simili- e quindi, conservando il corpus possessionis, accetti tuttavia di mutare lo animus, cominciando a possedere non piu con l'intenzione di tenere la cosa come propria, ma con l'intenzione di detenerla in nome dell'altro contraente, divenutone proprietario per sua stessa volonta. Pertanto il mutamento dell'animus e - in detta ipotesi - volontario e anzi addirittura negoziale. In particolare, la vendita forzata non concreta di per se un caso di costituto possessorio, poiche con essa il diritto di proprieta e trasferito contro la volonta dell'espropriante-possessore e nessun accordo interviene tra questo e l'aggiudicatario, ne in ordine alla proprieta, ne in relazione al possesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 2919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)