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Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 02/12/1996 (Rv. 500958 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Società di capitali - Liquidatori - Nomina - Decreto del Presidente del Tribunale - Natura decisoria - Esclusione - Anche in caso di disaccordo tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento della società - Conseguenze - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500958-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il decreto con il quale il Presidente del tribunale provveda alla nomina dei liquidatori di una società, a norma dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, che non assume carattere decisorio neanche allorché vi sia contrasto sulla sussistenza della causa di scioglimento della società, in quanto il Presidente, dopo un'indagine sommaria, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta né l'intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascuno degli interessati potrà promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, ove sia provata l'insussistenza della causa di scioglimento, ottenere la rimozione degli effetti del decreto (come rilevato nella sentenza Corte cost. 27 giugno 1968 n. 77).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)