Sez. 1, Sentenza n. 11109 del 10/11/1993 (Rv. 484271 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina | Società - Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea - Contestazione della sussistenza della causa di scioglimento - Liquidatori - Nomina - Decreto del Presidente del Tribunale - Natura - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Cassazione senza rinvio - Legittimità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina
Il Presidente del Tribunale può legittimamente provvedere alla nomina dei liquidatori della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, a norma dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., in relazione al precedente art. 2448, n. 3, con decreto che ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, soltanto nel caso in cui risulti non controversa la sussistenza della causa di scioglimento della società; in difetto di tale presupposto, il decreto assume natura decisoria, incidendo su situazioni di diritto controverse, ed è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., e di cassazione senza rinvio, a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per essere stato emesso eludendo i limiti della giurisdizione volontaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)