Sez. 1, Sentenza n. 19930 del 29/09/2011 (Rv. 619688 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Sottrazione e falsificazione - Mancata apposizione della clausola "valuta per l'incasso" - Responsabilità della banca girataria - Esclusione - Limiti - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
Non sussiste responsabilità della banca girataria per l'incasso per la sottrazione e falsificazione di un assegno bancario per il solo fatto di non avere apposto sul titolo la clausola "valuta per l'incasso"; infatti la non apposizione di detta clausola non può considerarsi la causa efficiente del fraudolento incasso dell'assegno ed è, inoltre, necessaria la prova, ai fini della sussistenza della responsabilità, della riconoscibilità della falsificazione, secondo i criteri di diligenza ascrivibili alla banca.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)