Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 15/02/2000 (Rv. 533880 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni non legalmente edificabili - Potenziale utilizzazione a scopi non agricoli - Attribuzione di un valore superiore a quello agricolo - Illegittimità - Attribuzione, in sede di variante al P.R.G., al terreno originariamente classificato come agricolo, di destinazione urbanistica Fb, relativa ad attrezzature di interesse comprensoriale - Rilievo decisivo ai fini indennitari - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione della indennità di esproprio, i terreni non legalmente edificabili, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli adottati per i terreni agricoli, non potendosi più sostenere, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 261 del 1997, la esistenza di un "tertium genus", oltre quelli delle aree edificabili e delle aree agricole. Nè assume, di per sè, alcun rilievo, in contrario, la circostanza che i terreni in questione, originariamente ricompresi, in base agli strumenti urbanistici, nella Zona E (agricola), abbiano successivamente ottenuto, in sede di variante al P.R.G., l'attribuzione della destinazione urbanistica Fb (attrezzature di interesse comprensoriale), ove tali attrezzature non siano idonee a far sorgere possibilità legali di edificazione, in assenza, tra l'altro, di un piano comunale particolareggiato, come nel caso di specie, in cui, consistendo le attrezzature di cui si tratta in un impianto di compostaggio e raccolta di rifiuti solidi urbani, ricompreso tra le industrie insalubri di prima classe (art. 217 T.U. leggi sanitarie), esse non sarebbero potute in nessun caso essere dislocate in aree destinate alla edificazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)