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Sez. 1, Sentenza n. 8490 del 26/08/1998 (Rv. 518393 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione di fondi per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica - Ultimazione dell'opera da parte del soggetto delegato alla realizzazione della stessa prima del termine di scadenza della occupazione temporanea legittima - Successiva mancata emanazione del provvedimento di espropriazione - Conseguenze - Responsabilità dell'ente delegante - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518393-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di ultimazione, da parte del soggetto delegato dal Comune all'esecuzione di un programma di edilizia residenziale pubblica, delle opere previste in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima, e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, non può escludersi la responsabilità del Comune per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima, e considerato il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare la procedura espropriativa. Nè potrebbe limitarsi l'obbligazione risarcitoria a carico del Comune all'indennizzo per l'occupazione del fondo imponendosi all'autore materiale dell'opera il pagamento del controvalore del fondo occupato, in quanto, l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione è effetto della impossibilità di restituzione del bene, dipendente da comportamento illecito della amministrazione stessa, (consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata a fini di interesse generale), e pertanto, l'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di una somma di danaro per il sacrificio del suo diritto di proprietà, non inerisce a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)