Sez. L, Sentenza n. 1438 del 11/02/1998 (Rv. 512511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Deduzione da parte del lavoratore della violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Decisione fondata sull'accertamento della insussistenza delle ragioni oggettive del trasferimento non contestate dall'attore - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il vizio di extrapetizione non è ravvisabile, quanto alle ragioni della decisione, quando la pronuncia giudiziale rimanga nell'ambito della "res in iudicio deducta" e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, anche se la decisione afferisca ad una questione non espressamente formulata, ma implicitamente contenuta nel "thema decidendum". Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia dedotto in giudizio la violazione del disposto dell'art. 2103 cod. civ. (che consente il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive), sostenendo l'illegittimità sostanziale del provvedimento, la controversia investe la verifica degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma citata, che pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova dei presupposti per l'esercizio del potere datoriale; non è quindi affetta da vizio di extrapetizione la decisione fondata sull'accertamento della insussistenza delle suddette ragioni oggettive, ancorché non specificamente contestate dall'attore in primo grado in relazione alla giustificazione addotta dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)