Sez. L, Sentenza n. 4855 del 25/10/1978 (Rv. 394553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - CONTRASTO TRA DISCIPLINA COLLETTIVA E INDIVIDUALE - RAFFRONTO TRA I TRATTAMENTI COMPLESSIVI DESUMIBILI DALLE DUE DISCIPLINE IN CONTRASTO IN ORDINE AL MEDESIMO ISTITUTO - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO GLOBALE PIU FAVOREVOLE - LIMITI - DIRITTO AL COMPENSO AGGIUNTIVO OLTRE AL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE VOLUTO DALLE PARTI INDIVIDUALI O COLLETTIVE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (AUMENTI DI SALARIO E DI CONTINGENZA; RIASSORBIMENTO NEL SUPERMINIMO; SCATTI ANZIANITA; NON RIASSORBIMENTO NEL SUPERMINIMO; RISPETTIVE DIVERSE DISCIPLINE INDIVIDUALI E COLLETTIVE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - CONTRASTO TRA DISCIPLINA COLLETTIVA E INDIVIDUALE - RAFFRONTO TRA I TRATTAMENTI COMPLESSIVI DESUMIBILI DALLE DUE DISCIPLINE IN CONTRASTO IN ORDINE AL MEDESIMO ISTITUTO - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO GLOBALE PIU FAVOREVOLE - LIMITI - DIRITTO AL COMPENSO AGGIUNTIVO OLTRE AL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE VOLUTO DALLE PARTI INDIVIDUALI O COLLETTIVE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (AUMENTI DI SALARIO E DI CONTINGENZA; RIASSORBIMENTO NEL SUPERMINIMO; SCATTI ANZIANITA; NON RIASSORBIMENTO NEL SUPERMINIMO; RISPETTIVE DIVERSE DISCIPLINE INDIVIDUALI E COLLETTIVE).*
Seppure, a norma dell'art 2077 cod civ, nel contrasto tra disciplina collettiva e quella risultante dal contratto individuale di lavoro, bisogna raffrontare non gia le singole clausole contrapposte ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in contrasto in ordine al medesimo istituto, con applicazione integrale dell'una o dell'altra e dando prevalenza a quella che comporta il trattamento globale piu favorevole; questo non esclude che, se le parti individuali o collettive hanno espressamente previsto o voluto il cumulo dei due trattamenti o se l'uno trova la sua fonte direttamente nella legge o se costituisce un elemento autonomo della retribuzione, strettamente collegato alla particolare qualita e alla maggiore onerosita delle speciali mansioni del dipendente, il lavoratore ha diritto al compenso aggiuntivo oltre al trattamento piu favorevole voluto dalle parti individuali o collettive, perche lo stesso trova una sua fonte autonoma e distinta che ne giustifica la specifica e diversa obbligatorieta. (in applicazione di tale principio, mentre sono stati ritenuti riassorbibili nel superminimo gli aumenti di salario e di contingenza corrisposti proprio per la Mancanza di un patto individuale circa l'intangibilita di tale superminimo, sono stati ritenuti non assorbibili in quest'ultimo gli scatti di anzianita per i quali il contratto collettivo di categoria faceva espresso divieto di assorbimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)