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Sez. L, Sentenza n. 1347 del 24/02/1984 (Rv. 433472 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - MINIMI RETRIBUTIVI - AUMENTO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO A CATEGORIA SUPERIORE - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE AVENTE UN SUPERMINIMO INDIVIDUALMENTE PATTUITO - RICONDUZIONE AL CRITERIO DEL CUMULO DEL NUOVO MINIMO CON IL SUPERMINIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433472-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - MINIMI RETRIBUTIVI - AUMENTO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO A CATEGORIA SUPERIORE - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE AVENTE UN SUPERMINIMO INDIVIDUALMENTE PATTUITO - RICONDUZIONE AL CRITERIO DEL CUMULO DEL NUOVO MINIMO CON IL SUPERMINIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

A norma dell'art. 2077 cod. civ., nel caso di aumento dei minimi retributivi in occasione del passaggio a categoria superiore, la retribuzione spettante al lavoratore, che già goda di un superminimo individualmente pattuito, deve essere ricondotta al criterio globale del trattamento più favorevole e non al criterio del cumulo del nuovo minimo tabellare con l'anzidetto superminimo, tranne che le parti, individuali o collettive, abbiano espressamente previsto e voluto il cumulo o che il superminimo abbia la natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente (tenuto al relativo Onere probatorio) e sia così sorretto da un autonomo titolo. (V 4355/82, mass n 422324; (V 2886/79, mass n 399218; (V 605/79, mass n 396750; (V 4855/78, mass n 394553; (V 429/78, mass n 389731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)