Sez. 3, Sentenza n. 23949 del 29/04/2015 Ud. (dep. 04/06/2015) Rv. 263848 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione in sede di cognizione con riferimento a reati gia oggetto di sentenza irrevocabile - Divieto di "reformatio in peius" - Applicabilità - Esclusione - Limite di cui all'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. - Applicabilità - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame, e i reati satelliti in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice procedente per il reato più grave avesse applicato un aumento percentuale alla pena detentiva inflitta per quest'ultimo quale aumento per la continuazione riferito a reato satellite per il quale era stata già irrogata con decisione irrevocabile esclusivamente una sanzione pecuniaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)