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Sez. 1, Sentenza n. 3276 del 21/12/2015 Cc. (dep. 25/01/2016) Rv. 265909 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Determinazione della pena - Possibilità di rettificare in aumento le pene inflitte per i singoli reati - Esclusione - Erronea omissione dell'aumento in sede di cognizione - Applicabilità per la prima volta in sede esecutiva - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265909-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, e allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose, anche qualora erroneamente il giudice della cognizione non abbia disposto aumenti di pena per uno dei reati riconosciuti in continuazione. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, rideterminando la misura della sanzione inflitta, la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva applicato per la prima volta in fase esecutiva un aumento di pena per uno dei reati per i quali vi era stata condanna in continuazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)