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Sez. 2, Sentenza n. 5193 del 28/05/1999 (Rv. 526787 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Richiesta di prosecuzione del processo per la liquidazione - Onere dell'attore di formulare i temi ed i mezzi di prova utili per l'ulteriore corso del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526787-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA

L'art. 278 cod. proc. civ. il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all'"an debeatur" con rinvio della liquidazione del "quantum" alla successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessità dell'adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui la liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio)non esonera l'attore dall'onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e dell'indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del "quantum", secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 cod. proc. civ., con la conseguenza che in difetto di tali deduzioni probatorie la suddetta istanza non vale ad escludere il potere - dovere del giudice di rigettare la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)