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Sez. 1, Sentenza n. 17827 del 08/11/2001 Cc. (dep. 10/05/2002) Rv. 221441 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sopravvenienza di ulteriore titolo esecutivo nei confronti di detenuto in espiazione di pena - Sospensione dell'esecuzione - Possibilità - Esclusione - Residua pena rientrante nei limiti di concedibilità della sospensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221441-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'esecuzione della pena non è consentita qualora sopravvenga ulteriore titolo esecutivo nei confronti del detenuto in stato di espiazione di pena a nulla rilevando che le residua pena da espiare, come risultante dal cumulo disposto, rientri nei limiti previsti per la sospensione stessa dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'obbligatorietà della sua concessione prevista dal successivo comma 10 riguarda esclusivamente il detenuto che si trovi, al momento della condanna da eseguire, agli arresti domiciliari per il fatto oggetto di questa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)