Sez. 1, Sentenza n. 3007 del 15/04/1999 Cc. (dep. 27/07/1999) Rv. 214029 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Pene suscettibili di determinare, isolatamente considerate, la sospensione dell'ordine di esecuzione - Cumulo - Pena complessiva superiore ai limiti di legge per la concessione delle misure alternative richieste o richiedibili - Obbligo della sospensione - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI
Allorché rilevi l'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione, e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva, in ossequio a quanto dispongono le norme del codice penale. Ne consegue che, anche in caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)