Sez. 1, Sentenza n. 18239 del 26/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275670 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari – Unificazione di pene concorrenti – Condanna per reato ostativo – Scioglimento del cumulo – Criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. – Irrilevanza – Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)